Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con l’emissione della c.d. seconda P.E.C.

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con l’emissione della c.d. seconda P.E.C.
28 Giugno 2021: Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con l’emissione della c.d. seconda P.E.C. 28 Giugno 2021

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6743 del 10.3.2021.

IL CASO. Un ricorso in materia di protezione internazionale veniva depositato telematicamente, nei termini di legge, avanti il Tribunale di Milano, territorialmente competente a decidere la questione, ma anziché essere iscritto a ruolo al registro “Contenzioso Civile”, veniva iscritto a quello errato “Volontaria Giurisdizione”.

Al momento dell’iscrizione a ruolo, l’avvocato difensore del ricorrente riceveva correttamente le prime tre P.E.C. (ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, esito dei controlli automatici).

La quarta P.E.C. (esito dei controlli manuali effettuati dalla Cancelleria), giunta quando ormai il termine decadenziale per proporre il ricorso era spirato, conteneva, invece, il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, in quanto eseguito presso un registro errato.

Il ricorrente depositava, quindi, un nuovo ricorso, che veniva, però, dichiarato inammissibile per tardività con sentenza del Tribunale di Milano, confermata in sede di gravame dalla Corte d’appello di Milano.

Avverso la sentenza di appello, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione per un unico motivo.

In particolare, lamentava che, nonostante l’esecuzione di un deposito telematico tempestivo, perfezionatosi con la consegna della busta, la Cancelleria non aveva riassegnato il fascicolo al registro corretto (quello del “Contenzioso Civile”) ma aveva rifiutato l’iscrizione a ruolo manualmente.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per la decisione nel merito.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona al momento dell’emissione della c.d. seconda P.E.C. (la ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministro della giustizia.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno precisato che un deposito telematico deve considerarsi tempestivo quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza dell’atto processuale.

In relazione al caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la seconda P.E.C. relativa al primo deposito telematico era stata generata nei termini di legge per proporre il ricorso, che quindi era stato iscritto a ruolo avanti l’organo giudicante competente.

Ha altresì sottolineato che, a seguito del rifiuto del primo deposito da parte della Cancelleria, il ricorrente ne aveva effettuato un altro, questa volta indirizzandolo al registro corretto, portando a termine in modo corretto la procedura di iscrizione a ruolo.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso che i giudici d’appello, per verificare la tempestività del ricorso, non avrebbero dovuto valorizzare la data del secondo deposito, eseguito presso il registro “Contenzioso Civile”, bensì la data della seconda P.E.C. relativa al primo deposito (erroneamente indirizzato al registro “Volontaria Giurisdizione”).

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